Arrivano le istruzioni per vedersi riconosciuti i benefici legati a permessi della legge 104 e congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità. A fornirle è l’Inps che con una circolare pubblicata pochi giorni fa ha fatto il punto sulle novità introdotte dal decreto legislativo entrato in vigore dal 13 agosto 2022, che recepisce la direttiva UE relativa all’equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza.
Cosa cambia
La novità più evidente, sottolinea l’istituto, riguarda i permessi. Se prima gli stessi non potevano essere autorizzati da più di un lavoratore dipendente (tranne nel caso di genitori) per l’assistenza di una stessa persona in situazione di disabilità grave, l’ultimo intervento del legislatore ha cambiato le carte in tavola. Per le pratiche presentate a decorrere dalla scorsa estate si è stabilito infatti che «Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro». Fermo restando il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri, per la fattispecie di assistenza, la domanda di permesso che ogni richiedente invia all’Inps deve essere corredata anche dalla dichiarazione della persona disabile che indichi l’intenzione di farsi assistere dal soggetto in questione.
I congedi
Non solo. L’Istituto sottolinea come a cambiare siano stati anche il congedo parentale riconosciuto ai fruitori della 104 e il congedo straordinario. In particolare, nel primo caso, con una riformulazione della normativa è stato stabilito che: «I periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia». Per quanto riguarda invece il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il legislatore ha introdotto la figura del «convivente di fatto», in modo che anche chi non è formalmente e ufficialmente sposato può usufruire degli aiuti previsti. Sempre nel rispetto della cosiddetta scala di priorità. Cioè hanno la precedenza il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”; poi il padre o la madre, anche adottivi o affidatari; quindi uno dei “fratelli o sorelle conviventi”; e infine un “parente o affine entro il terzo grado convivente”.