L’Inps con la Circolare numero 27 del 10-03-2023 ha puntualizzato le condizioni del pensionamento anticipato previsto, in via sperimentale, dalla recente legge finanziaria di fine 2022, con la maturazione della così detta “ quota 103 ”.
La pensione anticipata con Quota 103 si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati e prevede almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età da maturare entro il 31 dicembre 2023. La decorrenza della pensione non è immediata, ma vengono applicate tre finestre mobili pari a tre mesi per i dipendenti del privato e sei mesi per i lavoratori pubblici. Specificatamente chi ha già maturato i requisiti nel 2022 avrà la pensione con decorrenza dal prossimo 1° aprile se dipendente privato o dal 1° agosto se dipendente pubblico. Chi matura i requisiti quest’anno ha una finestra di tre mesi se del comparto privato e di sei mesi se del pubblico (e comunque non prima di agosto).
Ricordiamo che i lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per la Quota 103, decidono di rimanere in servizio, possono chiedere una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene quindi stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa sull’esempio del cosiddetto bonus Maroni.
L’Inps ha aperto la procedura per consentire la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati. Le domande di pensione anticipata flessibile con quota 103 possono essere presentate attraverso i consueti canali previsti dall’istituto.
Il trattamento previdenziali degli aderenti a questo nuovo limite di pensionamento anticipato prevede una sua particolare riduzione. Infatti, l’importo massimo mensile della pensione anticipata in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2.818,65 euro).
Quindi, chi dovesse aver diritto ad un assegno più consistente se lo vedrà decurtato fino al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per il pensionamento di vecchiaia pari a 67 anni. Anche chi opta per Quota 103, come già previsto per gli aderenti a Quota 100 e a Quota 102 incorre, sino al compimento del 67° anno di età, nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente od autonomo, ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui, ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi. Per i lavoratori del pubblico impiego rimane, poi, il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia: 67 anni; 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini). Infine chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2023 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo ( ad esempio nel 2024 o nel 2025 ). Il diritto a pensione resta, infatti, cristallizzato.
INPS – Circ. n. 27 del 10.03.2023 : Quota 103 – Istruzioni per l’accesso alla pensione anticipata flessibile
INPS fornisce le istruzioni in materia di pensionamento anticipato flessibile “ Quota 103 “, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 in via sperimentale per i lavoratori con 62 anni di età e 41 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023.
Non va dimenticato, però, che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 pone il lavoratore prossimo alla pensione di fronte ad una scelta, quella dell’opzione per l’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, con un conseguente aumento in busta paga in alternativa al collocamento a riposo.
Infatti per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.
Per la maturazione dei requisiti la circ. n. 27 del 10.03.2023 ricorda che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono valutabili periodi di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
Cumulo periodi assicurativi – I requisiti possono essere perfezionati anche con il cumulo di periodi assicurativi maturati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’ INPS. Ciascuna delle gestioni interessate determina il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi maturati dal richiedente. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.
Decorrenza – Tenuto conto del carattere sperimentale della misura, i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, fermo restando la possibilità di conseguire il trattamento in qualsiasi momento successivo all’apertura della cd. finestra mobile, ossia un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale. Nel privato, ad esempio, lo slittamento è trimestrale e pertanto il 1° aprile coincide con la prima data utile per la decorrenza della prestazione.
Importi – Il trattamento di pensione anticipata flessibile quota 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ( art. 24, c. 6, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ). Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno ( pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro l’anno ).
Incumulabilità con redditi da lavoro – Il trattamento di pensione anticipata flessibile non è considerato cumulabile con redditi da lavoro o dipendente, a eccezione di quello derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione anticipata – La Legge di bilancio ( art. 1, comma 284, lett. a) della L. n. 197/2022 ) ha previsto anche disposizioni per armonizzare le prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione dei Fondi di solidarietà con il pensionamento anticipato flessibile Quota 103 e consentire il ricambio generazionale dei lavoratori più anziani.
Il ricorso all’ assegno straordinario è subordinato alla stesura, e al successivo deposito, di specifici accordi collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione di accompagnamento.
Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario andrà erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
Fonte: INPS – Circ. n. 27 del 10.03.2023