Dal 30 dicembre 2022 sono entrate in vigore le misure previste dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” che, all’articolo 70 ha modificato la L. 30 aprile 1962, n. 283 introducendo, agli artt. 12-ter e ss, nuove procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.
Si tratta di un provvedimento importante che modifica profondamente la struttura del procedimento penale nell’ambito del settore alimentare e che al suo interno interviene anche sulla procedura applicativa degli art. 5 e 6 della legge 283/62, considerati i pilastri portanti della normativa alimentare. I due articoli prevedono sanzioni penali per ipotesi quali la produzione, detenzione e distribuzione di prodotti in cattivo stato di conservazione, oppure insudiciati o con cariche microbiche superiori ai limiti previsti. La grossa novità è che questo reato sarà estinguibile attraverso un percorso alternativo al processo penale. Il sistema è basato sul corretto adempimento delle prescrizioni che verranno impartite dall’Autorità sanitaria competente e valutate anche dal Pubblico Ministero e sul pagamento di una somma di denaro corrispondente ad 1/6 della pena massima stabilita per il reato (che nell’ipotesi più grave è l’arresto da 3 mesi ad un anno o un’ammenda da 2.582 a 46.481 euro), che consentiranno l’estinzione del reato.
L’articolo 5 della legge 283 è l’ipotesi di reato più di frequentemente contestata nell’ambito delle non conformità alimentari. Il testo riguarda ad esempio il cattivo stato di conservazione, la presenza di batteri come la salmonella, la listeria, il rinvenimento di insetti e altre criticità, salvo casi più gravi dove vengono contestati reati del codice penale. Sino al 31 dicembre del 2022, quando l’Autorità di controllo rilevava ad esempio il cattivo stato di conservazione, contestava la violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962, e inviava alla Procura della Repubblica una relazione (la notizia di reato) esponendo i fatti e le indagini effettuate. Ad esempio, si precisava l’avvenuta verifica dei controlli aziendali sulle materie prime e sui fornitori, e quelli lungo le linee di produzione in base al manuale di autocontrollo, così da accertare il comportamento più o meno diligente dell’azienda. Continua a leggere sul Fatto alimentare
Di particolare interesse per il settore alimentare è l’articolo 70 del Capo III relativo a “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”.
Nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, alle Premesse del Capitolo V (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore) si evidenzia l’esigenza di ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio e il carico di lavoro delle procure, “grazie all’apporto sinergico degli organi accertatori (autorità amministrativa di vigilanza/polizia giudiziaria) …”.
“Gli ambiti di materia sono stati individuati tenendo conto dell’esistenza, a livello normativo e di prassi, di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità – NAS) specializzati nell’accertamento di reati in quegli ambiti. L’esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato. Su queste premesse sono stati individuati quali ambiti di disciplina quelli delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 e da altre disposizioni aventi forza di legge.”
“L’autorità di polizia giudiziaria – scrive Dario Dongo nel suo articolo Reati alimentari, colpo di spugna postumo del governo Draghi – poiché provvista dei poteri di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, dunque a prescindere dalle competenze attribuite dal d.lgs. 27/2021 e dai requisiti di formazione e audit stabiliti dal Reg. Ue 2017/625 – viene così investita di un ‘potere prescrittivo’ al cui adempimento segue l’estinzione dei soli reati di cui all’articolo 5 della legge 283/1962.”
L’articolo 70 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 riporta “Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283” inserendo dopo l’articolo 12-bis una serie di nuovi articoli che modificano il diritto alimentare portando una depenalizzazione di fatto, “non priva di incertezze anche in merito alla sua legittimità costituzionale”, continua Dongo.
I NUOVI ARTICOLI
L’articolo 12-ter relativo alla “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore” recita “Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, … che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, …, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.”
Per consentire l’estinzione della contravvenzione sono concessi sei mesi prorogabili per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
“L’organo accertatore è in ogni caso obbligato a riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, … può disporre con decreto che l’organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.”
Nel caso in cui il contravventore sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità (Art. 12-quinquies).
L’articolo 96 “Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti” recita:
- “Le disposizioni dell’articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l’azione penale.
- Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.” (Fonte: https://www.foodandtec.com/)
Per gli approfondimenti si rimanda al Decreto legislativo.
Leggi art. 70 del D.lvo 150/2022
Illeciti alimentari: prime note sull’art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”)
Con la pubblicazione della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), destinata in prima battuta a piena applicazione dal 1° novembre e oggetto di rinvio di 60 giorni ex DL 162/2022 «per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma», accanto alle più altisonanti modifiche sul piano codicistico sostanziale e procedurale, vi sono anche interventi d’essay che tuttavia, per il settore su cui vanno ad impattare, possono avere implicazioni potenzialmente rivoluzionarie. È il caso dell’art. 70 che apre il capo III, intitolato “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”, nel quale trovano spazio anche gli interventi novativi della l. 689/81 e le diverse nuove previsioni deflattive.
In particolare, l’art. 70 interviene nel corpo della l. 283/62[1], baluardo penale a difesa della salubrità ed igienicità delle produzioni agroalimentari principalmente tutelate attraverso l’art. 5 e le sue diverse ipotesi di reato, tutte contravvenzionali e punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda dal successivo articolo 6.
Al fine di adempiere all’art. 1, comma 23 della legge delega (L. 27 settembre 2021, n. 134), il decreto Cartabia ha individuato tra le contravvenzioni suscettibili di semplificazione con funzioni di efficientamento del sistema e di alleggerimento del carico processuale proprio una norma di frequente contestazione nel settore alimentare, applicando quasi alla lettera le direttive della delega, ovvero prevedere una specifica causa estintiva delle contravvenzioni destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari, laddove sia possibile l’elisione del danno o del pericolo e fermo restando l’obbligo di segnalazione della notizia di reato sebbene con procedimento penale che rimane sospeso fino al temine dell’iter di estinzione del reato secondo le nuove modalità e tempistiche.
Il nuovo art. 12ter della l. 283/62 dispone pertanto che alle contravvenzioni della legge stessa, ma anche a quelle previste da altre norme in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie si applichino i meccanismi estintivi previsti dagli articoli successivi, anch’essi introdotti ex novo[2]. Già l’esordio dell’art. 12ter presenta alcune specifiche meritevoli di segnalazione: in primo luogo è escluso il nuovo meccanismo estintivo-deflattivo laddove la contravvenzione concorra con un delitto; in secondo luogo lo stesso si estende alle contravvenzioni punite non solo con ammenda o pena alternativa, ma anche con la pena congiunta (arresto e ammenda), introducendo una novità assoluta in relazione ad un meccanismo estintivo che invece è già noto al sistema penale della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 758/94 e art. 301 TU 81/2008) e dell’ambiente (art. 318ter TU 152/06).
Va da sé che il nodo sistematico sarà quello di creare una uniformità di comportamento dell’autorità competente e conseguentemente delle Procure per adottare in maniera equa il concetto di danno o pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, condizione essenziale per accedere all’istituto estintivo.
Da ciò non poche difficoltà applicative state la tutela anticipata della norma di reato di pericolo astratto e non concreto (salvo l’inciso della lettera d) “…comunque nocive…”) a beneficio dell’igiene degli alimenti, tutela sostanziale e non formale, come invece nel casi analoghi gestiti dal D. LGS. 758/94 in materia di sicurezza sul lavoro e dall’art. 318 bis D.LGS. 152/06 in materia di illeciti ambientali.
Nel merito procedurale l’accertatore, riscontrata una contravvenzione agroalimentare con le citate caratteristiche, impartisce al contravventore una prescrizione fissando un termine di regolarizzazione (prorogabile su richiesta motivata) e contestualmente fornendone comunicazione al Pubblico Ministero. Rispetto alle analoghe previsioni in materia di sicurezza, nel caso di specie, insieme alla notizia di reato va trasmesso al PM anche il verbale di prescrizioni, così attribuendogli il potere di intervenire nel merito delle prescrizioni mediante decreto qualora lo ritenga necessario. Sarà la prassi a determinare in concreto se e quando questo potere verrà attivato ed in quali termini: un intervento sulle prescrizioni dell’organo accertatore, che di regola ha conoscenze tecniche di settore, implica comunque una sollecitazione potenziale alla Procura quale controllore del merito e garante del rito, anche -nulla vieta- su iniziativa del contravventore stesso che non concordi sulle condotte risarcitorie o ripristinatorie prescritte.
Per addivenire alla estinzione del reato, infine, l’accertatore verificherà, con tempistiche ristrette[3], funzionali allo scopo di accelerazione delle tempistiche procedurali, l’avvenuto corretto adempimento ammettendo in caso positivo il contravventore al pagamento ovvero segnalando l’inadempimento alla Procura per il prosieguo del procedimento penale.
L’art. 12 quater si segnala non solo per la manifesta volontà di contrarre i tempi procedurali, ma anche, si è detto, per gli scopi deflattivi sul piano giudiziario: al fine di liberare le aule di giustizia da procedimenti considerati “minori” la normativa ha infatti previsto che la sanzione amministrativa conseguente all’adempimento delle prescrizioni sia pari a un sesto del massimo dell’ammenda stabilita dall’astratta fattispecie di reato.
Sempre in conformità delle legge delega, qualora il contravventore non sia in grado di sostenere l’esborso economico per pagare la sanzione una volta adempiute le prescrizioni, è prevista la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità, calcolando una giornata di lavoro (intesa come due ore) per ogni 250 € di sanzione e considerando che la pena alternativa non può protrarsi per oltre sei mesi, ferma restando una discreta elasticità esecutiva previo dialogo con il pubblico ministero che, ad esempio, può consentire lo svolgimento di un numero di ore/giorno superiori (massimo otto) ovvero la dilatazione dei tempi fissati per il termine dei lavori per comprovate esigenze di famiglia, studio, lavoro o salute.
L’impossibilità di adempimento della sanzione pecuniaria, tuttavia, non deve diventare un commodus discessus per chi non intenda pagare prediligendo i lavori socialmente utili (art. 12 quinquies), tanto che tale possibilità è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (con le conseguenze in caso di falsità della stessa) che attesti la oggettiva incapienza che va depositata presso l’organo accertatore in uno con la disponibilità dell’ente pubblico a fruire del lavoro del contravventore: sarà poi il Pubblico ministero a decidere le tempistiche del lavoro sostitutivo, mentre per le modalità si attende un provvedimento del ministero della giustizia e della conferenza unificata[4]. A differenza di altre ipotesi di lavori di pubblica utilità, in questo caso il dominus del procedimento è il Pubblico Ministero e non il Giudice, restando in capo ad esso la decisione su an, quantum ed in parte quomodo dei lavori richiesti.
Effettuato il pagamento ovvero terminati i lavori di pubblica utilità, la contravvenzione si estingue (art. 12 octies) ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, secondo lo schema ormai consolidato nel settore della sicurezza e dell’ambiente (ripreso quasi testualmente anche dagli artt. 12sexies e septies in relazione alle notizie di reato non pervenute all’organo accertatore e alla sospensione del procedimento penale, adeguate anche alla estinzione con la modalità del lavoro di pubblica utilità).
Anche con la nuova procedura si prevede l’utilità dell’adempimento tardivo della prescrizione (art. 12 nonies). In particolare, l’adempimento in tempi superiori al prescritto costituisce una circostanza attenuante che verrà poi valorizzata in sede processuale in termini di diminuzione di pena o comunque di bilanciamento di circostanze secondo gli ordinari canoni dell’art. 69 c.p.. Un adempimento tardivo ovvero con modalità diverse da quelle impartite in sede di accertamento -ma che eliminino comunque le conseguenze dannose o pericolose- potranno essere valorizzati anche in sede di oblazione ex art. 162bis c.p., ove è previsto un ulteriore vantaggio rispetto all’impostazione codicistica, con previsione di pagamento della somma di un quarto del massimo dell’ammenda, anziché della tradizionale metà.
Infine, doverosa disciplina transitoria (art. 96) prevede che le nuove previsioni dell’art. 70 non si applichino ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata esercitata l’azione penale. Va da sé che, slittata la vigenza al 30.12.2022 ad opera del DL 31.10.2022 n°162[5], i tempi per consentire la metabolizzazione delle novità, evidentemente rilevanti, si sono dilatati: spetterà ora agli accertatori ed alle Procure decidere se impiegare le ampliate tempistiche per far rientrare le nuove non conformità in materia alimentare nelle modalità gestionali precedenti o attendere di entrare nel nuovo regime per cominciare a ridurre l’impatto di queste contravvenzioni in sede giudiziaria.
[1] “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”
[2] Come art. 12 quater, 12quinquies, 12sexies, 12 septies, 12 octies e 12 nonies della l. 283/62
[3] Tempistiche più ridotte rispetto ai modelli ispiratori del settore sicurezza e ambiente: 30 giorni per verificare l’adempimento della prescrizione anziché 60, 60 giorni per comunicare al PM l’avvenuto adempimento anziché 120, 60 giorni per comunicare invece l’inadempimento anziché 90.
[4] Nelle more dell’adozione del provvedimento si applicano in quanto compatibili il DM 26.03.2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000”) e il DM 8.06.2015 n°88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 l. 67/2014”)
[5] L’art. 6 del citato decreto-legge introduce nel testo del d.lgs. 150/2022 l’art. 99bis: “il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022”
G. Forte – I. Riz, Illeciti alimentari: prime note sull’art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”), in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11