Anteprima. Non solo medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici sportivi. Non dovrebbe spettare solo a questi professionisti rilasciare certificati di idoneità all’attività sportiva non agonistica: questa previsione infatti creerebbe una ingiustificata alterazione della concorrenza e una conseguente restrizione della libertà e delle possibilità per i pazienti di rivolgersi a qualsiasi camice bianco.
È quanto si legge nella segnalazione che l’autorità Antitrust ha inviato al Parlamento, e che sarà resa nota nei prossimi giorni, relativa alla legge 98/2013 di conversione del Dl 69/2013. In particolare, la previsione nel mirino dell’authority è quella contenuta nell’articolo 42 bis comma 2.
Che recita:
« I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Il Sole 24 Ore sanità – 4 maggio 2017