Il Foia conosce deroghe legate alla necessità di tutelare i dati personali, in particolare se sensibili, dei soggetti cui si riferiscono gli atti o i documenti o le informazioni oggetto della richiesta. Il rigetto va applicato se c’è un danno possibile alla tutela dei dati personali. Dopo aver precisato che le istanze non sono accettabili se creano un disservizio, si stanno ponendo – nella giurisprudenza e nelle indicazioni del Garante della privacy – alcuni punti fermi che danno alle amministrazioni utili indicazioni operative nell’applicazione del diritto di accesso generalizzato.
Il Garante della privacy, delibera 25/2018, ha avallato il rigetto della richiesta presentata con riferimento a una domanda di condono edilizio, presentata 30 anni fa e ormai chiusa, e al calcolo degli oneri dovuti. La richiesta va rigettata perché dalla diffusione di questi dati può determinarsi un danno concreto ai soggetti cui queste informazioni si riferiscono e, in particolare, alla «tutela della protezione dei dati personali» che il legislatore pone come argine all’accesso civico generalizzato.
Questo tipo di accesso può essere diretto alla conoscenza dei dati relativi ai bandi e alle graduatorie di un concorso pubblico. Lo riconosce la delibera 18/2018 del Garante della privacy, che però boccia la richiesta di ottenere copia di una certificazione di laurea, e di quella di servizio. Anche alla base di questo rigetto c’è il possibile danno alla tutela dei dati personali.
Con il parere 15/2018 il Garante ha promosso la scelta di un Comune di non dare risposta positiva alla richiesta di accesso civico generalizzato alle sanzioni per inosservanza del Codice della strada irrogate nei parcheggi di un centro commerciale, esprimendosi invece in modo positivo sulla trasmissione dei dati aggregati. La conoscenza in modo «indiscriminato» delle informazioni sui destinatari delle multe appare «non necessaria e comunque sproporzionata» rispetto alle finalità di controllo della norma.
Anche l’accesso civico generalizzato agli esiti delle valutazioni effettuate su altri dirigenti e/o dipendenti per la tutela di un interesse specifico e personale viola le finalità del Foia; ed è sempre il Garante a dirlo, nella delibera 574/2017. E nel parere 566/2017 aggiunge che con questo istituto non si possono superare i divieti imposti dalla legge 241/1990 alla possibilità di accedere alle informazioni contenute nei documenti amministrativi.
Il parere 506/2017 avalla la scelta di un Comune di non fornire la copia delle informazioni sugli immobili cui viene applicata l’Imu e su quelli esenti. Anche in questo caso alla base del rigetto la richiesta giudicata «indiscriminata .. non necessaria e comunque sproporzionata».
Dal canto suo il Tar della Campania, con la sentenza 5901/2017, ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui una società partecipata aveva rigettato la richiesta di accesso civico generalizzato presentata per conoscere i tabulati delle presenze di un dipendente. È stato chiarito che non ne può derivare in concreto la violazione del vincolo della tutela dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sensibili, e che il rigetto motivato dall’opposizione del dipendente cui si riferisce la richiesta non può essere considerato come un argomento sufficiente.
Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 19 febbraio 2018