Il Ministero della Salute interviene di nuovo, con una nota di precisazioni, in merito all’accesso degli animali negli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti come i supermercati. Le nuove delucidazioni si rendono necessarie dopo l’intervento del presidente della Lav che aveva definito “imprecise e contraddittorie” le disposizioni dettate dalla Dgsan del Minsalute nella nota del marzo scorso. “Il regolamento 852/2004, scrive il direttore generale Giuseppe Ruocco, stabilisce, all’allegato II, capitolo IX, punto 4: “Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati, conservati (ovvero qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circolante speciali, impedire che esse sia fonte di contaminazioni)”.
Gli esercizi di vendita al dettaglio rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento e pertanto ad essi si applica quanto sopra riportato. Il Regolamento 852/2004 non prevede che quanto disposto in merito all’accesso di animali domestici nelle strutture alimentari decada quando gli alimenti sono esposti e conservati negli scaffali degli esercizi di vendita. Laddove i regolamenti delle autorità comunali e regionali consentano l’accesso degli animali domestici negli spazi aperti al pubblico, onde non entrino in contrasto con quanto previsto dal citato Regolamento comunitario, l’operatore del settore alimentare deve comunque escludere, attraverso idonee modalità, attestate nelle sue procedure di autocontrollo, che gli animali vengano a contatto diretto o indiretto con gli animali sia sfusi che confezionati. All’Osa che contravviene a quanto disposto dal Regiolamento 852/2004 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 193/2007, articolo 6.
Con riferimento al Dpr 320/1954, precisa infine la nota ministeriale, “esso è anteriore al regolamento 852/2004 e non entra nel merito della materia della sicurezza degli alimenti (in proposito si segala che il riferimento fatto dal presidente Lav all’articolo 83 del dpr 420/1954 è erroneo in quanto esso non riguarda l’accesso di animali domestici in esercizi di vendita alimentari e nei ristoranti, facendo riferimento specifico invece alla profilassi della rabbia.
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Ufficio stampa Sivemp Veneto – 12 giugno 2017