In malattia si può lavorare, purché non si pregiudichi la guarigione. Lo ha affermato una sentenza della Cassazione, dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore malato che aveva aiutato il figlio in negozio.
Niente licenziamento quindi per chi, pur assente per malattia dal posto di lavoro ha svolto un’altra occupazione: il secondo lavoro anche in malattia è compatibile durante l’assenza a condizione che non pregiudichi la pronta guarigione secondo la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che con la sentenza 21667 del 19 settembre 2017, ha precisato che lo svolgimento di un’altra attività lavorativa può legittimare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà solo se la circostanza è sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia o quando pregiudica o ritarda la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio.
“Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia – afferma la Cassazione nella sentenza – è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.
Secondo la Cassazione, la condotta tenuta dall’uomo non rappresenta una violazione dei doveri di correttezza e buona fede né degli obblighi di diligenza e fedeltà. L’attività svolta, infatti, poteva essere astrattamente riconducibile a una prestazione lavorativa, tuttavia non era idonea a pregiudicare la guarigione del lavoratore, né tanto meno ad avvalorare l’ipotesi di inesistenza della malattia.
I giudici hanno anche ricordato che le attività extralavorative svolte dal lavoratore durante il periodo di assenza per malattia rappresentano un illecito disciplinare solo se provocano un’effettiva impossibilità temporanea di ripresa del lavoro o mettono in pericolo quest’ultima secondo una valutazione ex ante di idoneità, da rapportare al caso concreto.
In sostanza, il dipendente in malattia può uscire di casa fuori dagli orari di reperibilità e, in tale periodo, svolgere attività per conto di altri soggetti che non siano in diretta concorrenza con il suo datore di lavoro. Nello stesso tempo egli può compiere solo quelle mansioni non incompatibili con la malattia e che, quindi, non ne rallentano la guarigione.
22 settembre 2017 – Quotidiano sanità – 22 settembre 2017